Direttiva n. 8 del 6.12.2007

Roma -

Dopo il progetto di legge per l'istituzione dell'AUTHORITY sull'impiego pubblico, del documento politico redatto a febbraio da una trentina di di capi del personale di ministeri, del memorandum sulla Pubblica Amministrazione sottoscritto dal Governo e da CGIL, CISL, UIL e del recente affondo del Presidente di Confindustria arriva, ora, la "direttiva sulla valutazione dei comportamenti e della responsabilità disciplinare" emanata dal Ministro per le Riforme e l'Innovazione nella Pubblica Amministrazione, Luigi Nicolais, lo scorso 6 dicembre 2007.

Anzichè proporre un piano straordinario di investimenti in risorse umane ed economiche per avere una pubblica amministrazione efficiente, il governo continua ad individuare, nel lavoratore pubblico, la causa di tutti i mali.

Si continua, quindi, a ritenere la pubblica amministrazione un costo, oggetto da anni di disinvestimenti, tagli e destrutturazioni, senza mai riflettere e valutare attentamente il miracolo che i lavoratori pubblici quotidianamente fanno per fornire un servizio decente alla cittadinanza con quel poco che hanno a disposizione.

Una strategia perseguita e applicata, partendo da una odiosa campagna stampa propedeutica alle scelte politiche messe in atto.

Negli uffici pubblici manca il personale, la stragrande maggioranza dei lavoratori svolge mansioni non retribuite, mancano le autorizzazioni all’assunzione dei precari, non ci sono fondi neanche per mettere a norma gli ambienti secondo quanto previsto dalla legge 626/94, non si investe seriamente in formazione, non si parla mai di organizzazione del lavoro, i salari sono da fame e cosa partorisce il Governo?

Trasferimenti d’ufficio, licenziamenti, mobilità, sanzioni disciplinari, addossando, come sempre, la responsabilità di tutti i mali ai lavoratori.

Questa direttiva, pertanto, è un altro tassello per lo smantellamento della Pubblica Amministrazione e dei servizi sociali erogati alla cittadinanza.

Confindustria chiama, il Governo risponde!

 

Vi riportiamo la sintesi, a cura del Governo, del contenuto della direttiva n.8 del 6 dicembre 2007 segnalandovi che sul nostro sito www.rdbtesoro.it si possono reperire sia la predetta direttiva che il decreto del ministro della Funzione pubblica del 28 novembre 2000 con cui è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e la successiva circolare del 12 luglio 2001 n.2198 inerente Norme sul comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

 


Valutazione del comportamento dei dipendenti

Il Codice di comportamento, a cui la direttiva del ministro Nicolais fa riferimento, contiene prescrizioni che hanno sia valore etico, sia rilievo giuridico.

I dirigenti delle varie strutture pubbliche sono tenuti a verificare che le condotte dei dipendenti siano conformi alle indicazioni del Codice.

Secondo la Direttiva del 6 dicembre 2007, la inosservanza delle “disposizioni di servizio” date dal dirigente presuppone che ai dipendenti siano state assegnate specifiche responsabilità.

Anche la prescrizione sintetizzata nella “condotta improntata alla sollecitudine e correttezza dell’azione amministrativa” mira ad escludere dal comportamento del dipendente l’inazione e il ritardo giustificati con l’eccessivo carico di lavoro.


Insufficiente rendimento e negligenza

L’insufficienza del rendimento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è il presupposto per l’applicazione delle sanzioni disciplinari sulla base dell’art.2104 del codice civile secondo cui “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta nell’interesse dell’impresa”.

La sanzione disciplinare scatta in caso di condotta negligente e non per il semplice mancato raggiungimento delle prestazioni.

Per misurare il tasso di negligenza è necessario però che il dirigente dell’ufficio indichi la qualità attesa dalla prestazione del dipendente.

I particolari oneri che ricadono sul responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche, se espletati in maniera inadeguata, fanno scattare l’obbligo dell’azione disciplinare poiché configurano una negligenza da parte del dipendente pubblico. Ad esempio, la mancata comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato una istanza e la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di tale istanza.


Assenze per motivi di salute

In caso di assenza per malattia, la Direttiva del ministro Nicolais raccomanda che la visita fiscale debba essere fatta nel giorno di inizio della malattia ovvero nello stesso giorno di comunicazione da parte del dipendente.

Questo per ricomprendere nell'accertamento sanitario anche le malattie di un solo giorno che costituiscono – secondo la circolare - la “più ricorrente ed onerosa forma di assenza dal servizio”.
Non sono ammesse deroghe a questa disposizione. Anzi, i dirigenti delle strutture pubbliche devono assicurarsi che la competente Asl sia nelle condizioni di assicurare la visita fiscale nella stessa giornata in cui avviene la chiamata. Altrimenti, gli stessi dirigenti possono concludere accordi con altre strutture pubbliche allo scopo di ottenere la necessaria valutazione sanitaria del dipendente.


Cura dell’immagine e sanzioni disciplinari

Le pubbliche amministrazioni, oltre a perseguire il proprio fine istituzionale, sono anche “tenute a mantenere una immagine positiva della propria organizzazione”. Quella che la Corte dei Conti ha ricondotto fra i valori degli apparati pubblici e che equivale alla “tutela della propria identità, del buon nome, della reputazione e credibilità, nonché l’interesse che le competenze individuate siano rispettate, le funzioni assegnate siano esercitate, le responsabilità dei funzionari attivate”.

Immagine e sanzioni disciplinari sono collegate in quanto per diffondere una immagine di efficienza dell’apparato è necessario che il procedimento disciplinare – quando intrapreso - venga completato.

Di conseguenza, la circolare della funzione pubblica auspica una “più rigorosa applicazione delle prescrizioni vigenti allo scopo di ricostruire l’immagine di efficienza ed efficacia degli apparati pubblici” e affida all’Ispettorato della Funzione pubblica il compito di monitorare “il rispetto all’esercizio dell’azione disciplinare” da parte delle pubbliche amministrazioni.