D…istruzioni Operative
Abbiamo già criticato le pesanti ricadute macro del CCNL e del Decreto della PCM n. 206/2017 (recante le modalità di svolgimento delle visite fiscali e dell’accertamento delle assenze per malattia).
I punti di criticità del CCNL sono molti:
- vengono concesse solo 18 ore o 3 giorni annui per le assenze finora imputabili a malattia per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche, ed è stato introdotto l'obbligo della programmazione mensile dei permessi della legge 104;
- si introduce l'istituto delle "ferie solidali", scaricando sui lavoratori l'onere di tutela di quanti costretti ad assentarsi per assistere figli minori;
- sono state inasprite le norme disciplinari, soprattutto in occasione di assenze ritenute ingiustificate in continuità con giornate festive.
In aggiunta, con l’abrogazione dell’articolo che prevedeva la possibilità di usufruire di 30 giorni l’anno non retribuiti ma senza la visita fiscale se connessi a patologia l’amministrazione decide, in base alla norma, di togliere queste giornate se si ha l’invalidità sotto il 67% pur essendo riconosciuti dall’art. 3, c. 3, L. 104 andando contro lo spirito della legge che prevedeva dei benefici in merito ad assenze legate proprio alla patologia.
Il decreto 206/2017 della Funzione Pubblica dettato dal furore ideologico contro i dipendenti pubblici va ben al di là della prevenzione e contrasto dell’assenteismo, ha come finalità ultima lo smantellamento dei servizi e di quel poco di welfare ancora rimasto.
Andando oltre il contenuto del suddetto Decreto, l’Amministrazione non ha perso occasione per decidere unilateralmente con un foglio d’Istruzioni Operative allegato alla propria Informativa del 17 gennaio 2018, che lo stato di malattia debba essere comunicato entro le ore 8.00, dimenticandosi dell’istituto contrattuale della flessibilità d’orario che prevede la possibilità di posticipazione della prestazione lavorativa in entrata.
Così facendo sono come al solito i lavoratori del MEF a pagare dazio.
USB ha sempre sostenuto che sulle materie che incidono sulla vita delle persone non si può avere un approccio burocratico e in questo caso pretestuoso, ingabbiato da regole ferree che non tengono in considerazione neanche i più elementari istituti contrattuali vigenti!
…Un lavoratore che possa usufruire di elasticità in entrata sino alle 9.30 e alle 8.45 accusi “uno stato di malattia” mentre si reca, legittimamente, in ufficio oltre le ore 8.00 sarà considerato fuori norma o un “furbetto del certificatino”?
Chissà se all’Ufficio V del DAG qualcuno saprà rispondere.