DL anticrisi: via solo le norme più odiose
Il Consiglio dei Ministri n. 54 del 26 giugno 2009, ha approvato i disegni di legge che recano, rispettivamente, il rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2008 e le disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’esercizio finanziario 2009.
Lo stesso Consiglio ha, anche, approvato un decreto-legge che reca disposizioni economico-finanziarie, nonché la proroga di alcuni termini in scadenza previsti da disposizioni legislative.
Nella bozza del predetto decreto legge "anticrisi" (pubblicato sul nostro sito www.rdbtesoro.it insieme alla direttiva emanata dal Gabinetto del Ministro per l'applicazione dell'art. 72, comma 9 del DL 112/08 concernente il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età), il Governo fa un notevole passo indietro rispetto ad alcune delle più odiose disposizioni contenute nella legge 133/2008 riguardanti il pubblico impiego.
Innanzitutto, con l'art. 17 comma 23 lettera c, viene abrogata la norma (art. 71, comma 3) che aveva ampliato a dismisura (11 ore di "arresti domiciliari" al giorno) le fasce orarie di controllo durante la malattia dei dipendenti pubblici.
Si tornerà così, una volta pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale, alla vecchia disciplina, unica per il settore pubblico e per quello privato, delle fasce dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Viene, inoltre, abrogato l'art.71, comma 5, che tagliava la corresponsione del salario accessorio nelle assenze diverse dalla malattia, per la quale continua a rimanere la penalizzazione economica ad esclusione del personale delle forze armate, della polizia e dei vigili del fuoco.
Tale disposizione non ha carattere retroattivo, ma gli effetti di questa abrogazione riguarderanno le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, quindi, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Governo ha, quindi, eliminato le parti della Legge 133 emanata un anno fa, evidentemente più invise ai lavoratori e che maggiormente avevano trovato eco sulla stampa assatanata nella caccia al dipendente pubblico fannullone, giustificabile solo da uno strumentale attacco alla dignità dei dipendenti pubblici.
Sul fronte dei precari, l'art.17 dai commi 10 a 19 sancisce il principio che Brunetta aveva già definito nel ddl 1167 con l'art.7 e, cioè, che sono stabilizzabili per i prossimi anni solo i precari a tempo determinato con le anzianità di servizio già maturate in base alle previsioni delle finanziaria 2007 e 2008 e con concorsi, a facoltà dell'Amministrazione, riservati al 100% dei posti per le qualifiche fino alla B; solo il 40% di riserva dei posti per le qualifiche superiori.
In alternativa, sono possibili concorsi aperti per titoli ed esami senza alcuna riserva dove anni e anni di precariato (minimo 3) a tempo determinato o come co.co.co. danno diritto ad una mero punteggio aggiuntivo per i titoli; il tutto, nel rispetto di precisi e stringenti vincoli di spesa e di copertura del turn-over.
Rispetto al testo del ddl 1167 non vi è più la previsione dell'apposito DPCM per la definizione di particolari deroghe e slittano tutti i termini di entrata in vigore delle nuove disposizioni (rispetto alle previsioni dell'art.7 del 1167 che prevedeva il 30 giugno come scadenza): per cui, fino a dicembre 2009, sarà possibile prorogare i contratti in scadenza e stabilizzare in base alla vecchia normativa.
La nuova normativa entrerà in vigore, invece, per il triennio 2010-2012: nel frattempo, sono prorogati anche i termini per le autorizzazioni alle assunzioni relative alle cessazioni del 2007 e 2008.
Sostanzialmente, viene confermato il principio secondo il quale la stabilizzazione è una procedura speciale la cui efficacia viene ridotta nelle quantità (parziale copertura del turn-over e delle risorse per le spese del personale) e che rimane limitata a quanti già in possesso dei requisiti: si escludono, pertanto, tutte le tipologie contrattuali differenti dai t.d., coloro che non hanno già maturato anzianità a tempo determinato, limitando il riconoscimento del precariato delle co.co.co. alla sola valutazione del titolo, escludendo interinali e esternalizzati.
Come RdB/CUB giudichiamo lo slittamento dei termini un primo risultato delle lotte vere dei precari fatte con noi in questi mesi, per evitare i licenziamenti e sollecitare le stabilizzazioni.
Ma non è sufficiente un rinvio e bisogna continuare a chiedere che vi siano vere stabilizzazioni anche per i precari (la maggioranza), che erano già stati esclusi dalle finanziarie del vecchio Governo e dai limiti assunzionali e di percentuali di copertura del turn-over già imposti dall'ex-ministro Nicolais e rafforzati da questo Governo e dall'attuale Ministro.
E' evidente, quindi, che questa marcia indietro, nonostante i comunicati trionfalistici di alcune OO.SS., oltre a dimostrare la debolezza di un Governo che emana provvedimenti clamorosi ma, poi, è costretto a rimangiarseli, non sono altro che il frutto della battaglie dei lavoratori che in tutti questi 12 mesi non hanno mai smesso di contrastare, con tutti i mezzi a loro disposizione, una normativa illegittima, che lasciava intravedere anche ampi margini di anticostituzionalità.
Ma è evidente, anche, che queste modifiche non intaccano minimamente la filosofia alla base del decreto "Brunetta" in attuazione della legge 15/2009; così come, non restituiscono ai lavoratori, nonostante le promesse di CISL e UIL, i tagli al salario accessorio.
La scadenza del 30 giugno 2009 è ormai passata: come avevamo previsto, ancora non sono stati emanati i DPCM necessari alla restituzione del furto operato dalla legge 133.
Tutto questo deve rafforzare la consapevolezza della necessità di intensificare la mobilitazione e di partecipare in massa allo sciopero generale indetto dal sindacalismo di base per il 3 luglio 2009.
Abbiamo toccato, con mano, che la mobilitazione paga, producendo effetti concreti: è questo il messaggio che i lavoratori devono comprendere.