MACELLERIA SOCIALE

Roma -

MANOVRA ECONOMICA 2011-2012 - Decreto Legge 78/2010

(cliccate quì per scaricare la rappresentazione in PowerPoint)

 

CONTENIMENTO SPESE IN MATERIA di Pubblico Impiego


Blocco al 2010 delle retribuzioni individuali di tutti i dipendenti pubblici per gli anni 2011-2012-2013. E’ derogato il pagamento della Indennità di Vacanza contrattuale.

(bloccare le retribuzioni anche per il 2013 significa, concretamente, bloccare anche il primo anno del secondo triennio di contrattazione che va dal 2013 al 2015).

Tetto perentorio del 3,2% (corrispondente a circa 70 euro medi lordi) per i rinnovi contrattuali del Pubblico Impiego biennio 2008-2009 e per i bienni ancora da chiudere (alcune aree della Dirigenza e Afam). La norma ha validità anche per i rinnovi contrattuali già chiusi (si introduce il meccanismo della retroattività per decurtare le retribuzioni) che, in sede decentrata, avessero superato il 3,2% (nel mirino, quindi, enti locali, regioni e sanità). In questo caso le Amministrazioni, d’ufficio, dal mese di Giugno effettueranno l’adeguamento delle retribuzioni - decurtazione della retribuzione accessoria eccedente il limite del 3,2%.

Cancellazione dell’intera tornata contrattuale 2010 -2012 (è espressamente esclusa ogni possibilità di recupero). Nei fatti, il blocco non sarà solo di questo primo triennio ma, anche, di una parte del secondo triennio quello del 2013-2015. Se, infatti, come indica il comma 1 del presente articolo, le retribuzioni complessive non possono superare quelle del 2010 fino al 2013, è evidente che non ci potranno essere rinnovi contrattuali che partano dal 2013; nella migliore delle ipotesi si perderà un anno, se non addirittura due. Deve essere anche considerato che il ripristino di una serie di istituti, riparte dal 2015.

Per il quadriennio 2010 -2013 le Amministrazioni potranno procedere ad assunzioni a tempo indeterminato - previa autorizzazione e procedure concorsuali - nel limite di spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato.

Dal 2014 possibilità di assunzioni – previa autorizzazione ed espletamento concorsi - nel limite di spesa pari al 50% di quella relativa al personale cessato nel medesimo anno.

Dal 2015 possibilità di assunzione - previa autorizzazione ed espletamento concorsi – per una spesa complessiva pari a quella relativa al 100% del personale cessato nell’anno precedente.

Per la Ricerca c’è una forte limitazione alle assunzioni e, quindi, ai processi di stabilizzazione dei precari per l’anno 2010.

Nei fatti, si tratta di un blocco totale e lunghissimo delle assunzioni considerando che ci saranno pochissimi pensionamenti proprio a causa delle gravi restrizioni decise da questa manovra nella parte della previdenza.

Riduzione, a decorrere dal 2011, del 50% della spesa utilizzata nel 2009 per i precari del P.I. in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale (T.D., cococo, interinali, formazione lavoro). Di fatto, questo comporterà il licenziamento del 50% dei precari in servizio, oppure la riduzione del 50% delle ore di lavoro con il conseguente dimezzamento della retribuzione per i precari in servizio. Per il personale della scuola sono previste specifiche disposizione del settore.

Blocco della tornata contrattuale 2010-2012 anche per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (ospedali, laboratori etc.)

Riduzione dei finanziamenti statali al SSN in misura pari ai risparmi ottenuti con il blocco dei rinnovi contrattuali.
Cancellazione degli anni 2010,2011, 2012 per il personale Docente e Ata della Scuola ai fini della maturazione degli scatti di anzianità e relativo blocco degli incrementi economici previsti.

Rinvio al 2013 – che diventerà 2014 visto che fino al 2013 le retribuzione sono bloccate negli importi del 2010 - delle disposizioni contrattuali (artt. 82 e 83) del quadriennio 2006-2009 riguardanti il compenso individuale accessorio per il personale Ata e l’Incremento della retribuzione Professionale per il personale Docente.
Per la prima volta dalla riforma del 1993 la legge fa incursione sospendendo articoli di un accordo raggiunto tra le parti rinviandone l’applicazione al prossimo triennio.

Blocco dell’adeguamento del numero degli insegnanti di sostegno sulla base delle necessità dichiarate dagli Istituti scolastici. Gli organici rimangono fermi a quelli del 2009.

Collocazione in sovrannumero del personale risultante dalle riduzione degli organici previsti da norme precedenti (finanziaria 2010, Decreto mille proroghe etc.). Il personale verrebbe riassorbito all’atto delle cessazioni.
Esiste il serio rischio di licenziamento visto quanto prevede il collegato lavoro di Sacconi che, per questo personale, prevede la cassa integrazione per 24 mesi e, quindi, il licenziamento. In più, si produce un lotta tra poveri poiché le cessazioni dovrebbero servire per le assunzioni.

Trattenimenti in servizio equiparati ad assunzioni e, quindi, con limiti previsti per le assunzioni. Revocati i trattenimenti disposti prima dell’entrata in vigore della manovra aventi decorrenza successiva al 1.1.2011.
Rinvio di 6 mesi (31.12.2010) della elaborazione del Documento di Valutazione del Rischio così come previsto dal Decreto Legislativo in materia di Sicurezza Lavoro.

 

AUMENTO ETÀ PENSIONABILE 

 
Per i lavoratori dipendenti ed autonomi che maturano i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia dal 1° gennaio 2011 è prevista una sola finestra d'uscita (detta finestra mobile):

-         per i dipendenti 12 mesi dopo aver maturato i requisiti;

-         per gli autonomi 18 mesi dopo aver maturato i requisiti.

-         lo slittamento effettivo rispetto alle modifiche introdotte dalla manovra saranno:


ANZIANITA’ (la famigerata “quota”- età anagrafica più anzianità contributiva)

I lavoratori dipendenti ed autonomi subiranno un effettivo slittamento dei tempi per il diritto alla pensione che andrà da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi.

 
VECCHIAIA (età anagrafica 65 anni, per le donne 61 dal 2010)

I lavoratori dipendenti dovranno aspettare da un minimo di 7 ad un massimo di 9 mesi in più rispetto ai tempi stabiliti attualmente.

I lavoratori autonomi dovranno aspettare da un minimo di 9 ad un massimo di 12 mesi in più rispetto ai tempi stabiliti attualmente.


40 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA

Il sistema di finestra mobile dal 1° gennaio 2011 varrà anche per i lavoratori che matureranno 40 anni di anzianità lavorativa da quella data.

Chi maturerà invece i 40 anni entro il 31 dicembre 2010 potrà usufruire delle attuali quattro finestre annuali.

Di fatto, quindi, si tratta di un aumento dell’età pensionabile.

Per le lavoratrici pubbliche si aggiunge una ulteriore penalizzazione: l’allungamento dell’età pensionabile a 65 anni, come gli uomini.


Restano in vigore le attuali finestre per il diritto alla pensione nei seguenti casi:


- lavoratori dipendenti ed autonomi che maturano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia entro il 31 dicembre 2010;

-         personale della scuola (insegnanti, impiegati e tecnici continueranno ad andare in pensione con decorrenza 1° settembre di ciascun anno);

-         lavoratori dipendenti con preavviso in corso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti per il diritto alla pensione entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;

-         lavoratori per i quali viene meno il titolo allo svolgimento dell’attività lavorativa per limiti di età;

-         nel limite massimo di 10.000 unità, ancorché i requisiti siano maturati dal 1° gennaio 2011: lavoratori in mobilità breve a seguito di accordi sindacali anteriori al 30 aprile 2010 e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di mobilità; lavoratori in mobilità lunga a seguito di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; lavoratori che alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 risultano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà (esuberi banche, assicurazioni ecc.). L’INPS effettuerà un monitoraggio delle domande presentate e non prenderà in esame quelle che dovessero risultare eccedenti la soglia delle 10.000 previste. 
 
LIQUIDAZIONI
(Norme valide solo per i dipendenti pubblici)

 

Con effetto dal 1° gennaio 2011, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 il Trattamento di Fine Servizio (TFS) sarà trasformato in Trattamento Fine Rapporto (TFR), così come avviene per i lavoratori privati; si applicherà, quindi, l’art. 2120 del codice civile.

Quando questi lavoratori andranno in pensione, avranno la liquidazione del TFS fino al 31 dicembre 2010, mentre sarà calcolato il TFR per il periodo maturato dal 1° gennaio 2011.

E’ evidente che il TFR nel pubblico impiego non risulterà più favorevole del TFS poiché, nel TFR, non confluisce la retribuzione accessoria (indennità varie, produttività, premi ecc.).

Inoltre, il TFS è calcolato sull’ultima retribuzione utile moltiplicata gli anni di servizio mentre, il TFR, è accantonato annualmente anche se in forma virtuale nel pubblico impiego.

Se gli assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 e quelli a tempo determinato dal 30 maggio 2000 avevano già il TFR ora, dal 1° gennaio 2011, il TFR sarà applicato anche a tutti gli altri lavoratori pubblici. 

RIDUZIONE PENSIONE MENSILE

 
In forza della Riforma delle Pensioni del 1995 (la cosiddetta Riforma Dini) che ne fissava la decorrenza appunto dal 2010 e dalla conferma nel Decreto anticrisi del 2009 ogni tre anni, in modo automatico verranno rivisti i coefficienti di trasformazione della pensione - elementi tecnici che producono l’importo della pensione mensile – sulla base dell’aspettativa di vita.

Questa “revisione” produrrà un abbassamento dell’importo mensile della pensione.

Esempio, per un importo di 1000 euro al mese per 19 anni, con la revisione dei coefficienti l’importo si abbassa a 905 euro per 21 anni.

Dall’entrata in vigore del D.L. 78/2010, l’indennità di buonuscita, l’indennità premio di servizio, il trattamento di fine rapporto ed ogni altra indennità equipollente spettante a seguito di cessazione dal servizio, saranno erogate nel seguente modo:


-   in un unico importo annuale se l’ammontare lordo è inferiore a 90.000 euro;

-         in due importi annuali se l’importo è superiore a 90.000 ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo anno sarà erogata la somma di 90.000 euro ed il secondo anno la differenza;

-         in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della somma supera 150.000 euro. In tal caso il primo anno saranno erogati 90.000 euro, il secondo 60.000 ed il terzo la differenza.


Le nuove disposizioni non si applicano nel caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età entro il 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall’impiego presentate ed accolte prima dell’entrata in vigore del DL 78/2010 a condizione che si cessi dal servizio entro il 30 novembre 2010.

 

14 GIUGNO 2010
SCIOPERO GENERALE DEL PUBBLICO IMPIEGO

INTERA GIORNATA CON MANIFESTAZIONI

 

ROMA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA ORE 9,30

MILANO - LARGO CAIROLI ORE 9,30
NAPOLI - PIAZZA MANCINI ORE 9,30

CAGLIARI - VIA BONARIA (c/o sede RAI) ORE 9,30