STIPENDI: il mancato accreditamento
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la circolare n. 09 del 23 febbraio 2010, prot. 014231, ha diramato, alle Amministrazioni dello Stato e all'INPDAP, le nuove istruzioni in materia di pagamento di stipendi e pensioni in attuazione del D.Lgs 27 gennaio 2010 n.11.
Infatti, il predetto D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 11, in vigore dal 1 marzo 2010, ha introdotto disposizioni che hanno recepito la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007, relative ai servizi di pagamento nel mercato interno.
Sostanzialmente, con la precedente normativa, i titoli di spesa emessi dall'amministrazione statale per l'accreditamento sul conto corrente bancario o postale del beneficiario, venivano estinti con tre giorni in anticipo rispetto alla data dell'effettivo accreditamento.
Questo comportava, da parte degli istituti di credito, di ricevere mensilmente, tre giorni prima della corresponsione delle competenze nei confronti dei beneficiari, i fondi relativi ai ratei di stipendio o di pensione.
Le nuove disposizioni, invece, stabiliscono dei "tempi certi e univoci" per il predetto trasferimento di risorse tra l'istituto di credito dell'ordinante e quello del beneficiario e, quindi, per il successivo accredito al beneficiario stesso, eliminando i famosi tre giorni di valuta anticipati.
In particolare, la circolare dispone che "la data di valuta per l'accredito di somme sul conto del beneficiario di un pagamento non possa essere successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, cioè dell'istituto di credito di cui il soggetto beneficiario si avvale. Parimenti, la disponibilità delle risorse per il beneficiario è contestuale all'accredito delle stesse sul conto acceso presso il medesimo istituto di credito".
La circolare in questione, poi, pone un implicito obbligo, alle amministrazioni erogatrici di titoli di spesa per il pagamento di stipendi e pensioni, "di tenere debitamente conto dei termini previsti per l'accreditamento delle partite stipendiali e pensionistiche e dei tempi di esecuzione delle relative disposizioni di pagamento".
Queste nuove modalità permette, infine, nei pagamenti veicolati tramite la Banca d'Italia (SPT - mandato informatico - INPDAP) l'estinzione del titolo di spesa nello stesso giorno stabilito per l'accreditamento e non più, pertanto, con tre giorni di anticipo.
La banca del beneficiario, perciò, dovrà riconoscere la disponibilità e la valuta nella stessa giornata in cui ha ricevuto i fondi dalla tesoreria statale.
Fin qui, il dettato normativo.
Ma, la realtà qual è stata ?
Che numerosi lavoratori, il 23 marzo 2010, hanno segnalato alle RdB MEF difficoltà sia per l'accreditamento che per la disponibilità della rata stipendiale. Per quelli, poi, caduti in disgrazia con i conti correnti postali, la beffa è stata doppia.
Oltre al mancato accreditamento e, ovviamente, all'indisponibilità delle somme, le poste hanno assicurato la "riscuotabilità", in accordo con gli enti erogatori e con l'autorità di vigilanza, il giorno successivo alla data di scadenza dei pagamenti (in allegato), in barba alla tanto decantata contestualità tra disponibilità e valuta.
Insomma, da una parte, nella circolare n. 09, si profetizza "la riduzione dei tempi di accreditamento" ma, dall'altra, chi detta, in realtà, "l'agenda" è sempre il potere bancario e creditizio che la fa pagare ai beneficiari.
A rimetterci, quindi, sono come al solito i lavoratori che, nella loro "agenda", si segnano solo le scadenze prefissate che devono, necessariamente, essere rispettate.
Le RdB MEF ha espresso la propria ferma protesta e chiesto, all'amministrazione, di ripristinare immediatamente le condizioni necessarie per garantire il regolare pagamento di stipendi e pensioni.