UN ULTERIORE COLPO AL PUBBLICO IMPIEGO: SOPPRESSE LE CAUSE DI SERVIZIO!

In allegato il testo completo del D.L. 201/2011.

Roma -

dal Coordinamento USB Direzione Centrale Servizi del Tesoro. Dopo aver subito una marea di strette nel corso del 2011, il governo Monti assesta il “colpo finale” al pubblico impiego, abrogando con un colpo di spugna l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata, prevedendo una deroga solo per determinati comparti indicati dalla legge.

Celato tra le pieghe del decreto “salva Italia” e senza che ne sia stata data informazione nei comunicati ufficiali, all’art. 6, appare come da un  cappello a cilindro questo ulteriore giro di vite, che  conferma che a pagare  la crisi sono sempre i soliti noti.

E’, semmai ce ne fosse bisogno, un’ulteriore dimostrazione che lo scopo finale è quello di voler equiparare definitivamente i lavoratori pubblici ai privati. La controprova c’è data dalla contestuale abolizione dell’INPDAP e della creazione del MEGAINPS, sulla scia dei recenti provvedimenti che hanno statuito la mobilità del personale, la messa a disposizione (cassa integrazione guadagni) con conseguente riduzione salariale e del personale, il superamento delle dotazioni organiche contenute nell’ultimo provvedimento del governo Berlusconi.

Sulle spoglie di quest’abolizione i lavoratori pubblici, costretti dalla riforma pensionistica ad arrancare tra gli uffici ministeriali fino a tarda età e che dovessero malauguratamente contrarre un’infermità dovuta al servizio svolto o subire un infortunio, in pratica si trovano senza alcuna tutela.

In effetti, il trattamento assicurativo previsto per i privati, di fatto si applica non a tutti i lavoratori pubblici come l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, ma solo a quelli che sono applicati a determinati macchinari o a specifiche attività, individuate come pericolose nell’ambito dell’ordinamento dell’INAIL.

Inoltre, l’equo indennizzo, e cioè il trattamento “una tantum” indennitario che scaturiva dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità, era cumulabile, sia pure per la metà, con un altro beneficio economico, e cioè la pensione privilegiata, mentre l’eventuale rendita INAIL non potrà essere assommata alla pensione ordinaria di inabilità  liquidata per lo stesso evento invalidante.

In ultimo, mentre l’equo indennizzo e la pensione privilegiata consentivano la possibilità di richiedere il richiedere il risarcimento danni per responsabilità civile al datore di lavoro pubblico, l’assicurazione INAIL prevede tale ipotesi solo nel caso in cui si configuri un vero e proprio reato.

Oltre al danno oggettivo perpetrato ai lavoratori pubblici, è opportuno evidenziare le pesanti ricadute lavorative e occupazionali che da tale provvedimento si abbatteranno, a livello periferico, sulle Commissioni Mediche di Verifica, la cui attività preponderante è costituita proprio dalle cause di servizio e, a livello centrale, sul Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che vedrà ridotta l’entità delle proprie lavorazioni.

Insomma, il massacro nei confronti dei lavoratori pubblici continua imperterrito e senza sosta!!!