Dove vanno a finire i soldi del TFR

Roma -

DOVE VANNO I SOLDI DEL TFR?
A GUERRA E PADRONI!

Una attenta lettura degli articoli della Legge Finanziaria relativi al Trattamento di Fine (TFR) fa scoprire cosa intenda fare il Governo di questi soldi. Sappiamo che con la regola scandalosa del silenzio/assenso il TFR di quei lavoratori che non faranno nessuna scelta andrà a finire nei famigerati Fondi Pensione gestiti da banche, assicurazioni e società vicine a CGIL, CISL e UIL. Questa eventualità è sicuramente la più scandalosa e pericolosa per i lavoratori perché i Fondi Pensione useranno questi soldi per “giocare in borsa” con il serio rischio di perdere il capitale investito e comunque, per bene che vada, non garantiscono il rendimento che ha attualmente il TFR.

Illuminante a tal proposito è il passo di un’intervista fatta dalla trasmissione Report ad un consulente finanziario in merito al rendimento dei Fondi:
Intervistatore:…Un ultimo dubbio
. Ma se invece di tante promesse di guadagni facili in Borsa ci garantissero almeno quel misero e tanto bistrattato rendimento del Tfr?
Io le do i soldi e l’accordo è: mi dai lo 0,75% dell’inflazione più l’1,5. Lei ci sta?
STEFANO CARLINO -Fondiaria Sai: Non è... non è un contratto che io potrei e saprei gestire da un punto di vista finanziario. Quindi se le dicessi di si direi una bugia. Probabilmente in teoria è possibile realizzare la cosa che dice lei, ma diventa talmente oneroso costruirlo che il rendimento mi verrebbe interamente mangiato dal costo di costruzione.
MILENA GABANELLI, autrice Report: Siamo invitati ad investire nei fondi perché ci dicono che renderanno di più del tfr. E poi chi vende fondi dice che non può garantire lo stesso miserabile rendimento perché costerebbe troppo. A Milano direbbero: mutande di ghisa!…

Ma dove vanno a finire i soldi del TFR di quei lavoratori che, non volendo finire nei Fondi Pensione, faranno la scelta di lasciare tutto così com’è?
Sapevamo che tali soldi finivano in un fondo presso l’Inps e gestito dal Tesoro, ma ancora non era chiaro il meccanismo e, soprattutto, l’uso di questi soldi.
La Finanziaria ci da la
risposta, ma nascosta nei commi e negli elenchi allegati….
Spulciando tra i 1348 (!!!) commi della Finanziaria abbiamo trovato la risposta:

il risparmio dei lavoratori (il TFR) non solo viene sottratto alla piena disponibilità degli stessi, ma andrà a finanziare ARMI ed IMPRESE!

E’ un vero scandalo, una oscenità!
I lavoratori sono contro la guerra, contro la TAV, contro il precariato e le politiche economiche di padroni e governi e non possono accettare che i propri soldi siano utilizzati per finanziare tutto questo.
Ma è proprio quello che vorrebbero fare. E qui si spiega anche la totale convergenza tra padroni, governo e CGIL, CISL, UIL.

I soldi del TFR accantonati nel fondo presso l'Inps verranno utilizzati per:

FONDO COMPETITIVITA’, FONDO FINANZA DI IMPRESA, FONDO SALVATAGGIO E RISTRUTTURAZIONE IMPRESE IN DIFFICOLTA’, IMPRESE PUBBLICHE, AUTOTRASPORTO, ALTA VELOCITA’ / ALTA CAPACITA’, CONTRATTO DI SERVIZIO FERROVIE SPA, RIFINANZIAMENTO RETE TRADIZIONALE F.S., ANAS NUOVI INVESTIMENTI, FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIFESA, RIFINANZIAMENTI SPESE DI INVESTIMENTO

 

 

dalla brace alla padella

Fermo restando la nostra assoluta avversione al transito del TFR nel Fondi pensione dobbiamo prendere atto che l'uso previsto del TFR che non andrà nei Fondi Pensione verrà utilizzato per scopi estranei e, spesso, opposti agli interessi dei lavoratori. E' pur vero che l'Inps, e quindi lo Stato, risponderà nei confronti del lavoratore delle somme accantonate e comunque restituirà il TFR al momento della cessazione dell'attività, ma a fronte della grave crisi del mondo del lavoro, con l'abnorme crescita dell'uso del precariato e dei tagli ai servizi pubblici, sarebbe obbligatorio per il Governo utilizzare i soldi dei lavoratori per combattere tale crisi. La CUB chiede che tali fondi di TFR vengano utilizzati per stabilizzare tutti i precari e per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale, soprattutto nei servizi pubblici, per favorirne la riqualificazione.

Ecco cosa accade con la Legge Finanziaria:

Articolo 1, comma 755.

Con effetto dal 1 gennaio 2007, è istituito il « Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile », le cui modalita` di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

Articolo 1 comma 758.

Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui all’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione della presente disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766, nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui al comma 759.

 

Nel citato Elenco 1 sono descritti, con i commi di riferimento, i vari interventi che  saranno finanziati con i soldi del TFR, tra cui spiccano:

FONDO COMPETITIVITA’ per 645 milioni di euro

FONDO FINANZA DI IMPRESA per 135 milioni di euro

FONDO SALVATAGGIO E RISTRUTTURAZIONE IMPRESE IN DIFFICOLTA’ per 30 milioni di euro

IMPRESE PUBBLICHE per 1230 milioni di euro

AUTOTRASPORTO per 290 milioni di euro

ALTA VELOCITA’ / ALTA CAPACITA’ per 2900 milioni di euro

CONTRATTO DI SERVIZIO FERROVIE SPA per 400 milioni di euro

RIFINANZIAMENTO RETE TRADIZIONALE F.S. per 2800 milioni di euro

ANAS NUOVI INVESTIMENTI per 3050 milioni di euro

FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIFESA per 710 milioni di euro

RIFINANZIAMENTI SPESE DI INVESTIMENTO per 10968 milioni di euro

ALTRO per 445 milioni di euro

Per un totale di 24.248 MILIONI DI EURO PARI A 47.000 MILIARDI DI LIRE IN TRE ANNI!!!

 

GIU’ LE MANI DAI SOLDI DEI LAVORATORI
NO ALLO SCIPPO DEL TFR
NO AL SILENZIO ASSENSO
INVESTIMENTI PER L’OCCUPAZIONE STABILE E LA STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per chi vuole approfondire

Di seguito riportiamo l’Elenco 1 con i riferimenti che fanno capire lo specifico uso delle risorse:

Finanziaria 2007 ELENCO 1 (Articolo 1, comma 758).

QUOTE DA ACCANTONARE

 

Art.1 comma

Intervento

Saldo netto da finanziare (in milioni di euro)

Indebitamento netto (in milioni di euro)

 

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

352

Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica 352. Per l’attuazione del comma 351 e` costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007- 2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le modalita` per l’accesso e l’erogazione dell’incentivo, nonche´ i valori limite relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione. 351 (ex73). Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche´ del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

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363

Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche 363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e` istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui. 362. (ex 84). Il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e` destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalita` sociali.

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Fondo competitività 841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale, presso il Ministero dello sviluppo economico e` istituito, ferme restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la competitivita` e lo sviluppo, al quale sono conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi. Al Fondo e` altresý` conferita la somma di 300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al

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finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la continuita` degli interventi previsti dalla normativa vigente. Per la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per la competitivita` e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e` altresì alimentato, per quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonche´ con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali di concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita` , di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilita` sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attivita` culturali.

 

 

 

 

 

 

847

Fondo finanza di impresa 847. In attesa della riforma delle misure a favore dell’innovazione industriale, e` istituito il Fondo per la finanza d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonche´ le risorse destinate all’attuazione dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e` altresý` conferita la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 100 milioni di euro per l’anno 2008 e di 150 milioni di euro per l’anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o societa` finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. vigilanza della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attivita` ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.

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1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche´ a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.

 

 

 

 

 

 

876

Fondo art. 16 legge 266/97 876 (ex 477). Il Fondo di cui all’articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, e` integrato di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le modalita` per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici. Legge 7 agosto 1997, n.266, Art. 16 (Interventi per il settore del commercio e del turismo)comma 1. É istituito il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con la dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale. Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.

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Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà 903 (ex 493). Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti dell’Unione europea per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta` sugli aiuti di Stato del Fondo di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e` autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Legge 14 maggio 2005, Art. 11(Sostegno e garanzia dell'attivita' produttiva) comma 3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.

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FIRST 870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e` istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’universita` e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita`, nonche´ le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all’articolo 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell’universita` e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

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Imprese pubbliche 904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di

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previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, la dotazione del fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, e` integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall’anno 2009, ai fini della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" Art.1, comma15. A decorrere dall’anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

 

 

 

 

 

 

915-917-918

Autotrasporto 915. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2006, e` autorizzata un’ulteriore spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007. Legge 26 febbraio 1999, Art. 2. Oneri indiretti in materia di autotrasporto comma 3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre 1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, emana con apposita direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di riduzione compensata di pedaggi autostradali e per interventi di protezione ambientale, al fine di consentire l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia. 917. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2006, e` autorizzata un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2007. Legge 26 febbraio 1999, Art. 2. Oneri indiretti in materia di autotrasporto comma 2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999 nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999, dietro presentazione di apposita rendicontazione. 918. Per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto di merci, nonche´, ove si individuano misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunita` europea, per interventi di riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all’anno 2006, al fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` assegnata la somma

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di euro 186 milioni per l’anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee sono disciplinate le modalita` di utilizzazione del fondo di cui al primo periodo. L’efficacia delle modalita` di utilizzazione di tale fondo e` comunque subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita` europea, alla autorizzazione della Commissione europea. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" Art.1, comma107. Relativamente all’anno 2005, alle imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3º e 3º super, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di spesa di 120 milioni di euro.

 

 

 

 

 

 

964

Alta velocità/Alta capacità 964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema « Alta Velocita`/ Alta Capacita` » della linea Torino-Milano- Napoli e` autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo 2007- 2021, di cui 400 milioni per l’anno 2007, 1.300 milioni per l’anno 2008, 1.600 milioni per l’anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.

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971

Contratto di servizio Ferrovie S.p.A. 971. E` autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l’anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformita` all’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003. Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile. direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991 Articolo 5 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per permettere alle imprese ferroviarie di adattare le loro attività al mercato e di gestirle sotto la responsabilità dei loro organi direttivi, per fornire prestazioni efficaci e adeguate con la minor spesa possibile in rapporto alla qualità del servizio richiesto. Le imprese ferroviarie devono essere gestite secondo i principi validi per le società commerciali, anche per quanto riguarda gli obblighi di servizio pubblico imposti dallo Stato all'impresa e i contratti di servizio pubblico conclusi dalla medesima con le autorità competenti dello Stato membro. 2. Le imprese ferroviarie definiscono i loro programmi di attività, compresi i piani di investimento e di finanziamento. Detti programmi mirano al raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle imprese e alla realizzazione degli altri obiettivi in materia di gestione tecnica, commerciale e finanziaria; essi devono inoltre prevedere i mezzi che permettono la realizzazione di tali obiettivi. 3. Nell'ambito degli orientamenti di politica generale adottati dallo Stato e in considerazione dei piani o contratti nazionali, eventualmente pluriennali, compresi i piani di investimento e di

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finanziamento, le imprese ferroviarie sono in particolare libere di: -costituire con una o più imprese ferroviarie diverse un'associazione internazionale; -stabilire la propria organizzazione interna, fatte salve le disposizioni della sezione III; -disciplinare le modalità della fornitura e della commercializzazione dei servizi e stabilirne la tariffazione, fatto salvo il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alle nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile; -prendere le decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti propri; -sviluppare la loro quota di mercato, elaborare nuove tecnologie, creare nuovi servizi e adottare tecniche di gestione innovative; -avviare nuove attività in settori associati all'attività ferroviaria.

 

 

 

 

 

 

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Rifinanziamento rete tradizionale F.S 974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale e` autorizzata l’ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; tale maggiore spesa e` destinata, in misura non inferiore al 50 per cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.

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1026

ANAS – Nuovi investimenti 1026 (ex 581). A decorrere dal 1 gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai compiti di cui essa e` concessionaria ed all’ammortamento del costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine e` autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell’importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al contratto di programma 2003-2005. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" Art.1, comma 86. Il finanziamento concesso al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, all’interno del sistema di contabilità regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene. Art.1, comma 86. Il costo complessivo degli investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria, comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente riferibili alla stessa nonchè, per il periodo di durata dell’investimento e secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri connessi al finanziamento dell’infrastruttura medesima, è ammortizzato con il metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione totale prevista durante il periodo di concessione. Nell’ipotesi di preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo a quello di termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.

0

1500

1550

0

400

500

 

 

 

 

 

 

 

 

1238

Fondo per le spese di funzionamento della Difesa 1238 (ex 743). Nello stato di previsione del Ministero della difesa e` istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l’anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l’adeguamento delle capacita` operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo e` altresý` alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa e` autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio. Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" Art.1, comma 46. A decorrere dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonchè a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

160

350

200

160

350

200

1355

(Tab. D) Rifinanziamenti spese di investimento 1355 (ex 802). Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. TABELLA D "RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL’ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE" Legge 25 giugno 1999, n. 208 "Disposizioni in materia finanziaria e contabile" Art.2, comma16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, dinorme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;".

3026

1504

6438

1400

800

1000

 

TOTALI

7041

6659

10548

5000

4550

4000