Finanziaria 2008: gli emendamenti sul MEF e sugli idonei
La Commissione Bilancio ha concluso, alle 3,15 di venerdì 2 novembre, l'esame della manovra di bilancio che si compone della Finanziaria 2008 (ddl 1817) e del Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2008, e del bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (ddl 1818).
L'inizio dei lavori al Senato, è fissato per lunedì 5 novembre e proseguirà per tutta la settimana fino a venerdì 9, per riprendere la settimana successiva dal pomeriggio di lunedì 12 e concludersi entro la giornata di mercoledì 14 novembre.
Per una doverosa informazione, vi riportiamo i testi degli emendamenti presentati in Commissione Bilancio e il loro esito, riguardanti sia il regolamento di organizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze che le legittime aspettative dei lavoratori risultati idonei alle procedure di riqualificazione.
Vitali, Tecce, Montino
14.2/3
e) dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
«7-bis. Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
"4-bis. Anche al fine di assicurare risparmi di spesa e in attesa del trasferimento delle funzioni agli enti territoriali, entro il 1 aprile 2008, nella prefettura-ufficio territoriale del Governo confluiscono tutti gli uffici periferici dello Stato, ad eccezione di quelli degli affari esteri, della giustizia, della difesa e delle agenzie. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità in modo da assicurare la continuità dell’esercizio delle funzioni statali sul territorio ed individuare le prefetture-uffici territoriali del Governo nelle quali confluiscono gli uffici la cui competenza ecceda l’ambito provinciale. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo promuove le opportune iniziative per il successivo conferimento con legge delle funzioni agli enti territoriali ai sensi dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione".»
RITIRATO nella seduta n. 165 (notturna) di Giovedì 1 Novembre 2007 (21 - 3,15)
79.6
Pisanu, Ferrara
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
«11-bis. Ai fini del l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 404, lettera c), della legge 24 dicembre 2006, n. 296, qualora non si sia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione delle strutture periferiche ivi contemplate, con le modalità indicate nella stessa disposizione, si provvede comunque all’adozione dei regolamenti di cui all’art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro la data del 1º giugno 2008. Decorsi inutilmente tali termini, le strutture periferiche dei Ministeri non costituite in Uffici regionali, sono riorganizzate presso le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, nelle rispettive province».
RESPINTO nella seduta n. 164 (pomeridiana) di Giovedì 1 Novembre 2007 (15,25 - 19,45)
91.0.5
Mazzarello
Dopo l’articolo 91, inserire il seguente:
«Art. 91-bis. (Inquadramento degli idonei alla qualifica funzionale giuridica superiore)
1. Si dispone che il personale risultato idoneo ai corsi di riqualificazione per la progressione all’interno delle aree professionali tenute si dal Ministero dell’economia e finanze, venga inquadrato alla qualifica funzionale giuridica superiore per la quale ha ottenuto l’idoneità stessa».
RESPINTO nella seduta n. 164 (pomeridiana) di Giovedì 1 Novembre 2007 (15,25 - 19,45)
93.22
Izzo, Giuliano, Di Bartolomeo, Barba, Ferrara
Sostituire la rubrica con la seguente: «Assunzioni di personale ed organizzazione ».
Il comma 16 è sostituito dal seguente:
«Allo scopo di assicurare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni centrali e periferiche del Ministero dell’economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, l’applicazione delle disposizioni di 2 Novembre 2007 5ª Commissione – 1027 – cui ai commi 426 e 427 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è differita al 1º gennaio 2010. Il Regolamento di cui al comma 427 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 assicura in ogni caso la permanenza della Direzione territoriale dell’economia e delle finanze e della Ragioneria territoriale dello stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti».
RESPINTO nella seduta n. 164 (pomeridiana) di Giovedì 1 Novembre 2007 (15,25 - 19,45)
93.23
Ciccanti, Forte
Al comma 16 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale risultato idoneo ai corsi di qualificazione per la progressione all’interno delle aree professionali tenutesi dal Ministero dell’economia e delle finanze venga inquadrato alla qualifica funzionale giuridica superiore per la quale ha ottenuto l’idoneità stessa».
Dichiarato INAMMISSIBILE nella seduta n. 162 (notturna) di Mercoledì 31 Ottobre 2007 (21,55 - 1,45)
93.39
Tofani
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
«21-bis. Le agenzie fiscali e le altre amministrazioni del comparto finanziario, compresa l’Amministrazione dei Monopoli di Stato, sono autorizzate ad assumere anche in deroga alla normativa vigente, nel limite massimo di 1.000 unità, i vincitori e gli idonei dei concorsi pubblici già espletati, con riferimento alle graduatorie tuttora in vigore, procedendo, ai sensi dell’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, allo scorrimento delle graduatorie valide fino al 31 dicembre 2008 al fine di dotare gli uffici preposti degli organici necessari al potenziamento delle attività antielusive ed antievasive».
RESPINTO nella seduta n. 164 (pomeridiana) di Giovedì 1 Novembre 2007 (15,25 - 19,45)
93.40
Saporito, Baldassarri
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
«21-bis. Il personale risultato idoneo ai corsi di riqualificazione per le professioni all’interno delle aree professionali tenutesi dal Ministero dell’economia e delle finanze, è inquadrato nella qualifica funzionale giuridica superiore per la quale ha ottenuto l’idoneità ».
Dichiarato INAMMISSIBILE nella seduta n. 162 (notturna) di Mercoledì 31 Ottobre 2007 (21,55 - 1,45)