TFR - nè oggi nè nel 2008. MAI !
La riforma del Tfr entrerà in vigore dal primo gennaio 2008 contestualmente all’entrata in vigore della riforma della previdenza obbligatoria.
Secondo la legge delega approvata giovedì 24 novembre 2005 dal consiglio dei ministri, lo scippo del TFR/TFS viene rinviato al 2008 e, al 2009, per le aziende sotto i 20 dipendenti.
Pertanto, dal 1 gennaio 2008 decorreranno i 6 mesi nei quali sarà operativo il silenzio assenso, ossia il periodo nel quale i lavoratori potranno esprimere la propria contrarietà allo scippo.Chi non esprimerà la contrarietà si vedrà scippare automaticamente il TFR a favore dei fondi chiusi gestiti da Cgil, Cisl, Uil e padroni.
Per le aziende sotto i 20 dipendenti i 6 mesi decorreranno dal 1 gennaio 2009.
Sono note le diverse cause che hanno deciso il rinvio.
Da una parte, la forte ostilità dei lavoratori alla rapina del TFR/TFS concretizzatasi con una capillare controinformazione, dallo sciopero generale del sindacalismo di base del 21 ottobre 2005 e dalle numerose mobilitazioni sotto Palazzo Chigi.
Dall'altra, ha pesato un eventuale condizionamento nellla prossima campagna elettorale e lo scontro tra quanti vogliono mettere le mani sul malloppo del TFR/TFS (Cgil, Cisl, Uil, padroni, banche, assicurazioni).
E' evidente che l'attuale rinvio al 2008 non è il ritiro del provvedimento richiesto dalla RdB/CUB.
Vi riportiamo, nel dettaglio, i contenuti del provvedimento, rimandandovi al nostro sito internet www.rdbtesoro.it dove scaricare il testo integrale del decreto attuativo della legge 243.E' bene precisare che il testo è lo stesso presentato dal ministro del welfare al Consiglio dei Ministri lo scorso 1 luglio 2005.Per concludere, vi riportiamo anche le dichiarazioni dei segretari dei sindacati concertativi che si lamentano, orribilmente, perché vedono allontanarsi nel tempo l'agognato premio alle concessioni fatte al governo per quanto riguarda il taglio delle pensioni.
1) Ambito di applicazione e destinatariLa definizione "forme di previdenza complementare" compete esclusivamente alle forme pensionistiche che hanno ottenuto l’approvazione della Covip. Le forme pensionistiche possono essere ad adesione "collettiva" o "individuale".L’accesso alle forme di previdenza complementare è consentito a tutte le forme di impiego, sia subordinato sia autonomo, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (legge Biagi) e ai relativi decreti attuativi, nonché ai soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.
2) Governance dei fondiLa governance dei fondi è stata individuata secondo criteri di omogeneità, ed è diversamente regolamentata in funzione della natura giuridica e della struttura delle forme pensionistiche.
3) Banca depositariaSono state confermate le disposizioni in materia con l’ulteriore vincolo che gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire alla Covip le eventuali irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi.
4) Finanziamento delle forme pensionistiche complementariIl finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzione a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e tramite il conferimento del TFR maturando anche attraverso modalità tacite.I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili nella misura massima di 5.164 euro, anche per coloro che non raggiungono tale importo applicando la percentuale del 12% al loro reddito complessivo.Per i lavoratori di prima occupazione, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito dedurre dal reddito complessivo, nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione, contributi per un importo eccedente il limite di 5.164 euro.La contribuzione alle forme pensionistiche potrà essere prorogata non oltre i 7 anni dal raggiungimento dell’età pensionabile a condizione che l’aderente possa far valere, alla data del pensionamento, almeno 3 anni di contribuzione. In tal caso è in facoltà dell’aderente decidere il momento di fruizione delle prestazioni.
5) Conferimento del Trattamento di fine rapporto (TFR) maturandoA partire dall’1 gennaio 2008 i lavoratori del settore privato potranno decidere di trasferire il TFR maturando (non quindi quello già maturato al 31.12.2007) alle forme pensionistiche complementari previste dal decreto, ovvero di mantenerlo in azienda.Il conferimento avverrà secondo le seguenti modalità:a) modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lett. a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei propri dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale tra le parti; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;2) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l’azienda abbia aderito, il TFR maturando è trasferito ad una di esse, individuata in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo il TFR maturando è conferito a quella delle predette forme pensionistiche alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori;3) in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’INPS l’adesione a un fondo realizzata tramite il conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro o del committente.
6) Istituzione e disciplina del fondo pensione residuale presso l’INPSPresso l’INPS è istituito un fondo pensione a contribuzione definita che accoglie il TFR maturando dei lavoratori. Il fondo ha natura residuale e riceverà il TFR nel solo caso in cui nessuna delle modalità di conferimento previste dal decreto abbiano potuto trovare applicazione.
7) PrestazioniSono individuate due tipologie di prestazioni: quelle finali e quelle erogabili nel periodo di contribuzione (anticipazioni: cfr. punto seguente).Le prestazioni pensionistiche finali, in forma di rendita o di capitale, possono essere richieste a partire dal momento della maturazione del diritto alla richiesta delle prestazioni pensionistiche obbligatorie con un minimo di 5 anni di partecipazione alle forme. Sull’importo imponibile delle prestazioni è operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
8) Diritto del lavoratore ad ottenere anticipazioniE’ garantito al lavoratore che abbia conferito il TFR il diritto ad ottenere un’anticipazione della posizione individuale maturata, secondo le seguenti modalità:a) per spese sanitarie relative a sé, al coniuge o ai figli: in qualsiasi momento e fino al 75%;b) per l’acquisto della prima casa di abitazione: decorsi otto anni di iscrizione e fino al 50%;c) per altre esigenze di carattere personale: decorsi otto anni di iscrizione e fino al 30%.Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per l’anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
9) Regime tributario dei fondi pensioneViene mantenuto per tutte le forme pensionistiche l’attuale regime di tassazione nellamis ura dell’11% dei risultati netti maturati per ciascun periodo di imposta.
10) Misure compensative per le impreseSono individuate misure atte a garantire l’assenza di oneri per le imprese:a) è prevista una misura di compensazione sul differenziale tra il costo annuale del TFR e il costo dei finanziamenti sostitutivi dello stesso erogati da istituti di credito, mediante la deducibilità di un importo pari al 4% dell’ammontare totale del TFR conferito nel fondo pensione per le imprese con oltre 50 addetti, e del 6% per quelle con meno di 50 addettib) viene eliminato il contributo di garanzia sul TFR a carico delle imprese;c) è prevista l’istituzione di un Fondo pubblico di garanzia per facilitare l’accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari.
11) Potenziamento della COVIPTutte le forme pensionistiche complementari individuali, anche di natura assicurativa, dovranno ottenere dalla COVIP un’apposita autorizzazione al fine di assicurare il rispetto dei principi della comparabilità dei costi, della trasparenza e della portabilità.
12) Entrata in vigore e regime transitorioIl decreto entrerà in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2008.Per tutti i lavoratori assunti entro tale data il periodo transitorio previsto dal decreto per esprimere la volontà di conferire o meno il TFR decorrerà quindi dall’1 gennaio e terminerà il 30 giugno 2008. Se in questo periodo il lavoratore non avrà espresso alcuna volontà a partire dall’1 luglio 2008 si applicherà il meccanismo del silenzio-assenso.Ma questo rinvio ci permette di avere due anni di tempo per affossarlo definitivamente e, soprattutto, per conquistare pensioni dignitose.E' ormai palese, anche ai lavoratori più ingenui, che c'è una folla di cani rabbiosi pronta a sbranare l'osso del TFR/TFS cioè, a spartirsi il risparmio dei lavoratori.Non ci resta che utilizzare questi due anni di tempo per far crescere ulteriormente il numero di coloro che si ribellano e respingono "le sirene" dei sindacalisti/promotor finanziari di Cgil, Cisl e Uil, dei padroni, delle banche e delle assicurazioni non aderendo ai fondi pensione.Solo così, sarà possibile rimettere al centro l'esigenza del rilancio della previdenza pubblica, universalistica e di qualità.
Guglielmo Epifani - Cgil Il rinvio è sostanzialmente una presa in giro. Il governo ha deciso di non decidere, per non dividersi. Anche la conferma del testo, che aveva reperito buona parte delle nostre richieste, viene così svuotata di ogni significato, perché da subito c'era bisogno di sostenere la previdenza complementare, senza collegarla all'entrata in vigore del blocco delle pensioni di anzianità, che noi continuiamo a non condividere. Il governo così risparmia un po' di soldi, i lavoratori hanno a disposizione gli strumenti attuali e tutto ricadrà sulle spalle del futuro governo. Ma con la furbizia non si governano i problemi di un grande paese come il nostro.
Savino Pezzotta - Cisl Il governo ha commesso un gravissimo errore. L'entrata in vigore da subito avrebbe risolto un problema di milione di persone, soprattutto giovani. Mentre così si risponde a interessi particolari di qualcuno, piuttosto che delle persone che lavorano. Il risultato è che quest'ultime non vedranno portare a compimento la costituzione della seconda gamba previdenziale. E' una cosa molto brutta che non fa onore a nessuno e giustifica di più la mobilitazione di domani 25 novembre 2005.
Luigi Angeletti - Uil Il testo è buono, rispetta le intese e Maroni ha mantenuto i patti, ma con la proroga perderemo due anni. Perciò siamo solo parzialmente soddisfatti.
La RdB/CUB continuerà ad essere in prima linea nella battaglia per la difesa del sistema previdenziale pubblico, distrutto e manomesso in questi anni di offensiva neoliberista e di accordi sindacali scellerati, per il suo rafforzamento e rilancio, contro il furto del Tfr.