ART. 35 nuovo contratto: fake news…?!!
I sottoscrittori stanno continuando a propagandare la bontà del CCNL da loro firmato per riconquistare un po’ di credibilità tra i lavoratori. Uno dei cavalli di battaglia è il presunto miglioramento delle condizioni normative sulla malattia. La propaganda delle OO.SS. firmatarie inneggia alle “ulteriori” 18 ore (o 3 giorni) annue di permesso per visite specialistiche, che secondo loro sarebbero aggiuntive a quelle previste dall’ex art. 18 (precedente CCNL). Chiariamo.
L’ex art. 18, oggi articolo 32, prevede 18 ore di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari, quindi per visite mediche personali, ma anche per accompagnamento del familiare, per i figli, per eventi eccezionali, per sciopero dei mezzi pubblici di trasporto, per disbrigo di pratiche, traslochi, ecc.; si evince quindi che utilizzare questi permessi per le proprie visite mediche nega la possibilità del dipendente di utilizzarle per altri eventi. Con il vecchio Contratto si potevano utilizzare assenze per malattia senza alcun limite annuale per le visite specialistiche sempre debitamente giustificate (con decurtazione economica ma ribadiamo senza limiti). Attualmente invece l’articolo 35, del CCNL appena firmato, prevede l’utilizzo di 18 ore (o 3 giorni) annue per effettuazione di tutte le prestazioni specialistiche e esami diagnostici, che risultano chiaramente insufficienti per la corretta prevenzione medica e ancor di più per coloro che purtroppo sono sottoposti per motivi di salute a controlli periodici previsti dai protocolli per patologie, ad esempio quelli tumorali.
Per poter utilizzare le giornate di malattia per visite specialistiche ci sono solo tre possibilità contemplate nei commi 11, 12 e 14 dello stesso articolo: avere già una patologia in atto; sottoporsi a visite particolarmente invasive che provocano temporanea incapacità lavorativa; avere bisogno di terapie comportanti incapacità al lavoro. È chiaro quindi che visite di controllo, prevenzione, diagnostica non rientrano in questi casi.
Qual è lo strumento aggiuntivo a disposizione dei lavoratori? Nei fatti non c’è!
È quindi evidente che non siamo di fronte ad alcun riconoscimento di un ulteriore diritto, ma al ridimensionamento di quello esistente.
Il vero capolavoro di questo “nuovo e decantato contratto” è il comma 15: “Resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo (35), anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.” Grazie al contratto da loro firmato ci è concesso di utilizzare riposi compensativi e permessi a recupero, sino alle ferie, per recarsi a visita specialistica o altro!
Questo non è solo un ridimensionamento del diritto alla salute ma un attacco alla sanità pubblica, i lavoratori saranno costretti ad utilizzare strutture sanitarie private che consentono di scegliere l’orario in cui effettuare le proprie visite, diagnostica e controlli specialistici, gli ambulatori pubblici ovviamente non concedono tale facoltà, si è già fortunati se si trova un posto in tempi brevi: provate a chiamare un CUP. È bene ricordare inoltre che i permessi di cui parliamo sono ridotti proporzionalmente per il personale in part-time, ma purtroppo non si riduce il loro livello di malattia, sic!
Pensano di silenziare il dissenso, ma hanno fatto male i calcoli, la nostra battaglia sul contratto, sulla democrazia nei luoghi di lavoro e per il diritto universale alla salute, continuerà anche utilizzando le vie legali. Noi rivendichiamo il diritto di fare scelte diverse. E la chiamiamo democrazia! La responsabilità di firmare un contratto peggiorativo per i lavoratori pubblici non ce la vogliamo assumere.